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In vigore la Legge Europea 2014 che modifica il Testo Unico di Sicurezza
Le novità in materia di sicurezza sono contenute negli articoli 16 e 17
Forse, in piena estate, a molti può essere sfuggito che dal 18 agosto è entrata in vigore la Legge europea 2014 (Legge 115/2015). La stessa giunge dopo la pubblicazione della Legge di Delegazione europea 2014 (L. n.114/2015) e va a completare gli strumenti di adeguamento del nostro ordinamento agli obblighi europei.
Le modifiche in materia di sicurezza sono contenute negli articoli 16 e 17: il primo apporta modifica al D.Lgs. 81/08 in materia di cantieri temporanei e mobili. L'articolo 17 invece, corregge il D.lgs. 108/2005 ai fini della corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo
In particolare, l'articolo 16 cerca di porre rimedio all'infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche si appuntano sulla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.lgs. 81/08 (che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV).
La Legge europea 2014 sostituisce la lettera g) bis, che ora recita: le disposizioni del presente capo (ossia il Capo I, che detta le Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) non si applicano: “Ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X”.
La Legge 115/2015 inserisce anche l'articolo 5 bis al D.Lgs. 108/2005, prevedendo una previsione sui Lavori vietati ai minori: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge (a partire dal 15 agosto 2015) è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale per individuare i lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto e quelli vietati agli stessi.
La stessa Legge inserisce l'articolo 38 bis contenente le sanzioni per chi adibisce i minori ai lavori vietati: prevista sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.
Va ricordato che la Legge europea 2014 segue le precedenti Leggi Europee varate nel 2013 che avevano modificato il Testo Unico di Sicurezza in materia di Costituzione di nuova Impresa (art. 28 comma 3 bis, argomento oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) e in tema di Rielaborazione della valutazione dei rischi (all'articolo 29, comma 3 del TUS, oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227).
Le novità in materia di sicurezza sono contenute negli articoli 16 e 17
Forse, in piena estate, a molti può essere sfuggito che dal 18 agosto è entrata in vigore la Legge europea 2014 (Legge 115/2015). La stessa giunge dopo la pubblicazione della Legge di Delegazione europea 2014 (L. n.114/2015) e va a completare gli strumenti di adeguamento del nostro ordinamento agli obblighi europei.
Le modifiche in materia di sicurezza sono contenute negli articoli 16 e 17: il primo apporta modifica al D.Lgs. 81/08 in materia di cantieri temporanei e mobili. L'articolo 17 invece, corregge il D.lgs. 108/2005 ai fini della corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo
In particolare, l'articolo 16 cerca di porre rimedio all'infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche si appuntano sulla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.lgs. 81/08 (che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV).
La Legge europea 2014 sostituisce la lettera g) bis, che ora recita: le disposizioni del presente capo (ossia il Capo I, che detta le Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) non si applicano: “Ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X”.
La Legge 115/2015 inserisce anche l'articolo 5 bis al D.Lgs. 108/2005, prevedendo una previsione sui Lavori vietati ai minori: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge (a partire dal 15 agosto 2015) è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale per individuare i lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto e quelli vietati agli stessi.
La stessa Legge inserisce l'articolo 38 bis contenente le sanzioni per chi adibisce i minori ai lavori vietati: prevista sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.
Va ricordato che la Legge europea 2014 segue le precedenti Leggi Europee varate nel 2013 che avevano modificato il Testo Unico di Sicurezza in materia di Costituzione di nuova Impresa (art. 28 comma 3 bis, argomento oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) e in tema di Rielaborazione della valutazione dei rischi (all'articolo 29, comma 3 del TUS, oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227).

legge_europea_2014.pdf |

la_prevenzione_è_di_questo_mondo.compressed.pdf |

disposizioni_in_materia_di_delitti_contro_lambiente_legge_68_22052015.pdf |

organismi_paritetici_nota_9483_08062015.pdf |