Gli obblighi per la SICUREZZA SUL LAVORO, stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e di seguito descritti si rivolgono alle imprese che impieghino ALMENO UN LAVORATORE, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Nomina RSPP :Tale incarico può essere assunto direttamente dal datore dilavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile (da 16 a 48 ore, a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. In alternativa e in alcuni specifici casi, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie.
Il DL che ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore, non è tenuto a frequentare tale corso secondo l’Accordo Stato Regioni; chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro, dovrà farlo con durata da 16 a 48 ore, a seconda se la sua attività è a rischio basso, medio o alto;
Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00.
Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ad 16 ore, a seconda dell’attività svolta; aggiornamento di tipo pratico ogni anno.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.
Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata da 12 a 16 ore, a seconda dell’attività svolta ed aggiornamento ogni 3 anni per la parte pratica di 4 ore.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.
Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all’Inail: obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.
Formazione Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione specifico composto da 4 ore di parte generale e da 4, 8 o 12 ore di parte specifica, a seconda se l’attività è a rischio basso, medio o alto.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all’Ente Bilaterale di appartenenza dell’azienda e firmatario del CCNL applicato.
Formazione Aggiuntiva per i Preposti se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali
Formazione dei Dirigenti se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Successivamente il Dirigente è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.
Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi: tutte le aziende devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate, se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l’autocertificazione. Ogni Azienda dovrà avere, quindi, un DVR con data certa, certificata dalla firma congiunta del datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente.
Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00.
Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno: obbligo di garantire la gestione delle emergenze per tutte le attività, anche con un solo lavoratore.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.
Medico Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori per i quali necessita, devono essere sottoposti a visita medica il giorno dell’assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all’anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (chiamata, collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, ecc.).
Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria.
Utilizzo dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l’obbligo, devono avere la consegna dei DPI e son obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola consegna, ma deve accertarsi che il personale li utilizzi. Alcuni DPI prevedono una formazione obbligatoria.
Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00.
Formazione Attrezzature ( patentini ) : tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature da lavoro, come indicate dall’art. 73 (carrelli elevatori, trattori, piattaforme elevabili, macchine movimento terra, betoniere, gru fisse e su ruote, camion con gru) devono frequentare un corso di formazione specifico di durata variabile a seconda del tipo di attrezzatura.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.
Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, secondo la valutazione dei rischi, devono essere “applicate” in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata, comporta una sanzione (per es. mancata applicazione di carter di protezione sulle macchine, mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, ecc.).
Sanzione: somma delle varie violazioni accertate.
Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (2 o 5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.
Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00.
A seconda dell’attività dell’azienda e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), POS (Piano Operativo di Sicurezza), INDAGINE FONOMETRICA, VALUTAZIONE VIBROMETRICA, VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.
Cantieri
Elenco documentazione obbligatoria da tenere in cantiere e che è richiesta dagli organi preposti alla vigilanza in caso di ispezione:
Documenti concernenti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro
Nomina RSPP :Tale incarico può essere assunto direttamente dal datore dilavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile (da 16 a 48 ore, a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. In alternativa e in alcuni specifici casi, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie.
Il DL che ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore, non è tenuto a frequentare tale corso secondo l’Accordo Stato Regioni; chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro, dovrà farlo con durata da 16 a 48 ore, a seconda se la sua attività è a rischio basso, medio o alto;
Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00.
Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ad 16 ore, a seconda dell’attività svolta; aggiornamento di tipo pratico ogni anno.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.
Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata da 12 a 16 ore, a seconda dell’attività svolta ed aggiornamento ogni 3 anni per la parte pratica di 4 ore.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.
Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all’Inail: obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.
Formazione Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione specifico composto da 4 ore di parte generale e da 4, 8 o 12 ore di parte specifica, a seconda se l’attività è a rischio basso, medio o alto.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all’Ente Bilaterale di appartenenza dell’azienda e firmatario del CCNL applicato.
Formazione Aggiuntiva per i Preposti se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali
Formazione dei Dirigenti se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Successivamente il Dirigente è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.
Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi: tutte le aziende devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate, se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l’autocertificazione. Ogni Azienda dovrà avere, quindi, un DVR con data certa, certificata dalla firma congiunta del datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente.
Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00.
Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno: obbligo di garantire la gestione delle emergenze per tutte le attività, anche con un solo lavoratore.
Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.
Medico Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori per i quali necessita, devono essere sottoposti a visita medica il giorno dell’assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all’anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (chiamata, collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, ecc.).
Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria.
Utilizzo dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l’obbligo, devono avere la consegna dei DPI e son obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola consegna, ma deve accertarsi che il personale li utilizzi. Alcuni DPI prevedono una formazione obbligatoria.
Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00.
Formazione Attrezzature ( patentini ) : tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature da lavoro, come indicate dall’art. 73 (carrelli elevatori, trattori, piattaforme elevabili, macchine movimento terra, betoniere, gru fisse e su ruote, camion con gru) devono frequentare un corso di formazione specifico di durata variabile a seconda del tipo di attrezzatura.
Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.
Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, secondo la valutazione dei rischi, devono essere “applicate” in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata, comporta una sanzione (per es. mancata applicazione di carter di protezione sulle macchine, mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, ecc.).
Sanzione: somma delle varie violazioni accertate.
Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (2 o 5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.
Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00.
A seconda dell’attività dell’azienda e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), POS (Piano Operativo di Sicurezza), INDAGINE FONOMETRICA, VALUTAZIONE VIBROMETRICA, VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.
Cantieri
Elenco documentazione obbligatoria da tenere in cantiere e che è richiesta dagli organi preposti alla vigilanza in caso di ispezione:
Documenti concernenti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro
- Nomine e attestati di formazione ai corsi (gestione delle emergenze incendi ed evacuazione, primo soccorso, RLS, RSPP, medico competente)
- Certificazioni e verbali della formazione dei lavoratori
- Cartelle sanitarie personali e certificati medici di idoneità
- Certificati di conformità e schede di manutenzione (impianti, macchine, DPI)
- Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi in caso di lavoro in appalto
- Valutazione dei rischi, DVR ed eventualmente il DUVRI - POS, PIMUS e altri piani di coordinamento e gestione delle emergenze - Libro unico e copia libro denuncia infortuni
- Registri visite mediche, infortuni, vaccinazioni, presenze,
- Ricevute della consegna delle tessera di riconoscimento e dei DPI
- Verbali della Riunione Periodica, delle verifiche periodiche, di elezione e consultazione del RLS, di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione
- Nomine e attestati del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e in Esecuzione
- Notifica Preliminare - Piano di Sicurezza Sostitutivo
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento”
- Attestati inerenti la propria formazione - Certificati di idoneità sanitaria
- DURC
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione
- Iscrizione Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali”