Associazione Italiana Formatori Consulenti Sicurezza

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Elenco

Gli obblighi per la SICUREZZA SUL LAVORO, stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e di seguito descritti si rivolgono alle imprese che impieghino ALMENO UN LAVORATORE, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.


Nomina RSPP :Tale incarico può essere assunto direttamente dal datore dilavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile (da 16 a 48 ore, a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. In alternativa e in alcuni specifici casi, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie.

Il DL che ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore, non è tenuto a frequentare tale corso secondo l’Accordo Stato Regioni; chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro, dovrà farlo con durata da 16 a 48 ore, a seconda se la sua attività è a rischio basso, medio o alto;

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00.

Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ad 16 ore, a seconda dell’attività svolta; aggiornamento di tipo pratico ogni anno.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.

Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata da 12 a 16 ore, a seconda dell’attività svolta ed aggiornamento ogni 3 anni per la parte pratica di 4 ore.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.

Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all’Inail: obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.

Formazione Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione specifico composto da 4 ore di parte generale e da 4, 8 o 12 ore di parte specifica, a seconda se l’attività è a rischio basso, medio o alto.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all’Ente Bilaterale di appartenenza dell’azienda e firmatario del CCNL applicato.

Formazione Aggiuntiva per i Preposti se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali

Formazione dei Dirigenti se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Successivamente il Dirigente è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.

Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi: tutte le aziende devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate, se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l’autocertificazione. Ogni Azienda dovrà avere, quindi, un DVR con data certa, certificata dalla firma congiunta del datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente.

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00.

Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno: obbligo di garantire la gestione delle emergenze per tutte le attività, anche con un solo lavoratore.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00.


Medico Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori per i quali necessita, devono essere sottoposti a visita medica il giorno dell’assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all’anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (chiamata, collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, ecc.).

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria.

Utilizzo dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l’obbligo, devono avere la consegna dei DPI e son obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola consegna, ma deve accertarsi che il personale li utilizzi. Alcuni DPI prevedono una formazione obbligatoria.

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00.


Formazione Attrezzature ( patentini ) : tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature da lavoro, come indicate dall’art. 73 (carrelli elevatori, trattori, piattaforme elevabili, macchine movimento terra, betoniere, gru fisse e su ruote, camion con gru) devono frequentare un corso di formazione specifico di durata variabile a seconda del tipo di attrezzatura.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00.

Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, secondo la valutazione dei rischi, devono essere “applicate” in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata, comporta una sanzione (per es. mancata applicazione di carter di protezione sulle macchine, mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, ecc.).

Sanzione: somma delle varie violazioni accertate.

Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (2 o 5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.

Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00.

A seconda dell’attività dell’azienda e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), POS (Piano Operativo di Sicurezza), INDAGINE FONOMETRICA, VALUTAZIONE VIBROMETRICA, VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.  


Cantieri

Elenco documentazione obbligatoria da tenere in cantiere e che è richiesta dagli organi preposti alla vigilanza in caso di ispezione:


Documenti concernenti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro

  • Nomine e attestati di formazione ai corsi (gestione delle emergenze incendi ed evacuazione, primo soccorso, RLS, RSPP, medico competente)

  • Certificazioni e verbali della formazione dei lavoratori

  • Cartelle sanitarie personali e certificati medici di idoneità

  • Certificati di conformità e schede di manutenzione (impianti, macchine, DPI)

  • Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi in caso di lavoro in appalto

  • Valutazione dei rischi, DVR ed eventualmente il DUVRI - POS, PIMUS e altri piani di coordinamento e gestione delle emergenze - Libro unico e copia libro denuncia infortuni

  • Registri visite mediche, infortuni, vaccinazioni, presenze,

  • Ricevute della consegna delle tessera di riconoscimento e dei DPI

  • Verbali della Riunione Periodica, delle verifiche periodiche, di elezione e consultazione del RLS, di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione



Documenti concernenti gli obblighi a carico del Committente, che devono essere conservati in cantiere da parte dell’Impresa affidataria

  • Nomine e attestati del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e in Esecuzione

  • Notifica Preliminare - Piano di Sicurezza Sostitutivo

  • PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento”



Documenti concernenti gli adempimenti a carico del lavoratore autonomo

  • Attestati inerenti la propria formazione - Certificati di idoneità sanitaria

  • DURC

  • Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione

  • Iscrizione Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

  • Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali”













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